Patente a punti nei cantieri: cos’è, come funziona, ultime novità

Patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili in vigore dal primo ottobre 2024. Obblighi, esoneri e tabella decurtazioni dei punti.
Data
24/05/2024

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la "Patente a punti per la sicurezza nei cantieri", un sistema obbligatorio per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, come previsto dal Decreto PNRR 4 e dalla Legge 56/2024. Questo sistema assegna inizialmente 30 crediti ai lavoratori e alle imprese, che verranno decurtati in caso di violazioni delle norme di sicurezza.

 

Obiettivi e Obblighi

L'iniziativa mira a elevare gli standard di sicurezza nei cantieri, premiando le imprese che dimostrano un impegno concreto nella prevenzione degli incidenti. Le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere almeno 15 crediti per operare legalmente. Se il punteggio scende sotto questa soglia, possono completare solo i lavori già avviati che superano il 30% del valore del contratto.

 

Esenzioni e Rilascio

Non sono tenuti a ottenere la patente:

- Fornitori e prestatori di servizi intellettuali.

- Imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

 

La patente viene rilasciata digitalmente dall'Ispettorato del lavoro, previo soddisfacimento di requisiti come l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e altri obblighi formativi.

 

Sanzioni e Decurtazioni

In caso di violazioni accertate, i crediti vengono decurtati secondo una specifica tabella che prevede, ad esempio:

- 5 crediti per mancata elaborazione del DVR.

- 3 crediti per mancata formazione e addestramento.

- Fino a 20 crediti per incidenti mortali sul lavoro.

 

Le imprese senza patente o con meno di 15 crediti rischiano sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori, non inferiori a 6.000 euro, e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

 

Recupero dei Crediti

Esiste la possibilità di recuperare i crediti decurtati tramite criteri e modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Estensione ad Altri Settori

Il sistema della patente a punti potrebbe essere esteso ad altri settori lavorativi, come previsto dal decreto PNRR 4, attraverso ulteriori decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI ALLA PATENTE

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3

Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3

 

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

 

1

 

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22  febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

1

 

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-  legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità  permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

 

La tabella è stata estratta dal testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Per la versione definitiva si attende l’appro vazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori Informazioni

Aggiornamento
27/05/2024 11:08